Art. 21.
(Ricorsi).

      1. Contro la decisione della commissione territoriale competente può essere presentato, entro sessanta giorni della notificazione, ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il termine è ridotto a trenta giorni nei casi di cui all'articolo 13, comma 3.
      2. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6.
      3. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.
      4. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno e, in mancanza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, intima all'interessato di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
      5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3.
      6. La sospensione dell'esecuzione della decisione della commissione territoriale competente e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

 

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      7. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo o le circostanze indicate nell'articolo 3 per la protezione sussidiaria e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della commissione territoriale competente.
      8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.
      9. Il richiedente asilo ha accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.